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Acciai autorizzati

Tipi di acciai inossidabili autorizzati dalla legislazione italiana come da allegato II nel D.M. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti.

I decreti sono citati in ordine cronologico e le sigle degli acciai inossidabili sono quelle riportate nei decreti stessi.
La sigla UNI e riferita alla norma UNI-6900 ed. 1971 mentre la sigla AISI e riferita al manuale revisione 1969.
  • D.M. 21 marzo 1973 su supplemento n°104 G.U. 20 aprile 1973.
    • AISI202
    • AISI301      corrispondente alla UNI -X12CrNi17-07
    • AISI302      corrispondente alla UNI - X10CrNi18-09
    • AISI303S   corrispondente alla UNI - X10CrNiS18-09
    • AISI304      corrispondente alla UNI - X5CrNi18-10
    • AISI304L   corrispondente alla UNI - X2CrNi18-11
    • AISI305      corrispondente alla UNI - X8CrNi18-12
    • AISI308
    • AISI316     corrispondente alla UNI - X5CrNiMo17-12
    • AISI316L   corrispondente alla UNI - X2CrNiMo17-12
    • AISI321     corrispondente alla UNI - X6CrNiTi18-11
    • AISI347     corrispondente alla UNI - X6CrNiNb18-11
    • AISI410     corrispondente alla UNI - X12Cr13
    • AISI416     corrispondente alla UNI - X12CrS13
    • AISI420     corrispondente alla UNI - X20Cr13
    • AISI420     corrispondente alla UNI - X30Cr13
    • AISI420     corrispondente alla UNI - X40Cr14
    • AISI430     corrispondente alla UNI - X8Cr17
    • AISI430F   corrispondente alla UNI - X10CrS17
    • AISI431     corrispondente alla UNI - X16CrNi16
  • D.M. 2 giugno 1982 su G.U. n°200 del 22 luglio 1982
    • AISI316Ti definito dalla sigla UNI - X6CrNiMoTi17-12
  • D.M. 4 aprile 1985 su G.U. n°120 del 23 maggio 1985
    • AISI329
    • AISI329N
  • D.M. 7 agosto 1987 n.395 su G.U. n°226 del 28 settembre 1987
    • AISI316N definito dalla sigla S.I.S. 2392
    • AISI414    definito dalla sigla S.I.S. 2319
  • D.M. 30 ottobre 1991 n.408 su G.U. n°303 del 28 dicembre 1991
    • S.I.S. 2377 corrispondente a DIN X2CrNiMoN22-5(1)
    • S.I.S. 2389 corrispondente a W.N.1.4590 (1)
    • S.I.S. 2304 corrispondente a DIN X2CrNiN23-4
  • D.M. 6 febbraio 1997 n.91 su G.U. n°77 del 3 aprile 1997
    • AISI440
  • D.M. 4 agosto 1999 n.322 su G.U. n°218 del 6 settembre 1999
    • AISI630

(1) A condizione che gli oggetti fabbricati siano destinati esclusivamente:

  • ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;
  • ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti per i quali sono previste prove di cessione con il simulante D ( nel D.M. 18.01.91 e riportato "limitatamente ad alimenti del tipo II di cui all'allegato III del D.M. 21.03.73" )

Limiti di cessione

Gli acciai inossidabili che vengono a contatto con gli alimenti e le sostanze di uso personale devono soddisfare i requisiti della normativa fissata dal D.M. 21 marzo 1973 pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°104 del 20 aprile 1973.

Estratto del sopracitato Decreto Ministeriale riguardante le metodologie di cessione e i relativi limiti per gli oggetti costruiti in acciaio inossidabile.
...
Capo VI - Oggetti di acciaio inossidabile.
...
 
Art. 36 Gli oggetti di acciaio inossidabile destinati al contatto con alimenti e disciplinati dal presente decreto possono essere preparati esclusivamente con i tipi di acciai inossidabili indicati nella sezione 6 dell’Allegato II del presente decreto, nelle condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego previste in detto allegato e nell’articolo seguente.
Art. 37 L’idoneità degli oggetti in acciaio inossidabile a venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata:
  • per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalità indicate nella sezione 1 dell’Allegato IV.
  • per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nickel, ove richiesto, con le modalità indicate nella sezione 2, punti 3 e 5 dell’Allegato IV.
Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della migrazione specifica viene effettuata con tre "attacchi" successivi di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo "attacco". Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneità può essere basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute più severe tra quelle previste nella sezione 1 dell’Allegato IV:
  • per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40 °C;
  • per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente:
    •  soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, a 100 °C per 30 minuti.
    • tre "attacchi" successivi, con determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica del cromo e del nickel sul liquido di cessione proveniente dal terzo "attacco".

Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione specifica sono i seguenti:

  • Cromo (trivalente), non più di 0,1 ppm.
  • Nickel, non più di 0,1 ppm.

...

Simulanti da utilizzare

Simulanti da utilizzare come da allegato III del D.M. 21.3.73 sostituito da Allegato II del decreto n.220 del 26.4.93

l’allegato III al D.M. 21.3.73 è stato sostituito dall’allegato II decreto 26.4.93 n. 220 riportante i simulanti da impiegare per i test di migrazione e la nuova classificazione degli alimenti.

Note relative alla tabella:

  • Nella tabella, che riporta un elenco esemplificativo di prodotti alimentari, i simulanti da impiegare nelle prove di migrazione in corrispondenza del prodotto alimentare o del gruppo di prodotti alimentari sono indicati con le abbreviazioni seguenti:
    • Simulante A: acqua distillata o acqua di qualità equivalente;
    • Simulante B: acido acetico al 3% in soluzione acquosa;
    • Simulante C: etanolo al 15% in soluzione acquosa;
    • simulante D: olio di oliva rettificato; se per motivi tecnici connessi con il metodo di analisi è necessario utilizzare altri simulanti, l’olio di oliva deve essere sostituito da una miscela di trigliceridi sintetici o dall’olio di girasole.
  • Per ogni prodotto alimentare o per ogni gruppo di prodotti alimentari si impiegano solo il simulante o i simulanti indicati con il segno X, utilizzando per ciascun simulante un nuovo campione dei materiali e oggetti in questione. L’assenza del segno X indica che per quella voce o sottovoce non è richiesta alcuna prova di migrazione.
  • Quando accanto al segno X e separato da esso compare un numero, dividere il risultato delle prove di migrazione per il numero stesso. Tale numero, detto coefficiente di riduzione, tiene convenzionalmente conto del maggior potere estraente del simulante degli alimenti grassi rispetto a certi tipi di prodotti alimentari.
  • Quando accanto al segno X compare tra parentesi la lettera a, utilizzare solo uno dei due simulanti indicati:
    • se il pH del prodotto alimentare e superiore a 4,5 utilizzare il simulante A,
    • se il pH del prodotto alimentare e inferiore o uguale a 4,5 utilizzare il simulante B.
  • Se il prodotto alimentare è indicato nell’elenco sia come una voce specifica, sia con una voce generale, impiegare solo i(il) simulanti(e) previsti(o) sotto la voce specifica.

Simulanti da utilizzare in funzione degli alimenti

N.Rif.
Denominazione degli alimenti
 
Simulanti da utilizzare
A
B
C
D
 
 
 
 
 
 
01
Bevande
 
 
 
 
  01.01
Bevande non alcoliche o bevande con gradazione alcolica inferiore a 5%vol.:acque, sidri, succhi di frutta o di ortaggi semplici o concentrati, mosti, cremogenati, bitter, infusi vegetali, caffè,tè, cioccolato liquido,birre ed altri
X (a)
X (a)
 
 
  01.02
Bevande con gradazione alcolica uguale o superiore a 5% vol.:
A: bevande indicate dalla voce 01.01 ma con gradazione alcolica uguale o superiore a 5% vol.
B:vini, acquavite, liquori.
 
X (*)
X(**)
 
  01.03
Altri: alcool etilico non denaturato
 
X (*)
X (**)
 
02.
Cereali, derivati di cereali, prodotti della biscotteria, della panetteria e della pasticceria.
 
 
 
 
  02.01
Amidi e fecole
 
 
 
 
  02.02
Cereali allo stato originario, in focchi, in pagliuzze (compresi popcorn, cornflakes e simili)
 
 
 
 
  02.03
Farine di cereali e semola
 
 
 
 
  02.04
Paste alimentari
 
 
 
 
  02.05
Prodotti della panetteria secca, della biscotteria e della pasticceria secca:
A: aventi sostanze grasse in superficie
B: altri
 
 
 
X/5
  02.06
Prodotti della panetteria e della biscotteria fresca:
A: aventi sostanze grasse in superficie
B: altri
X
 
 
X/5
03
Cioccolato, zucchero e loro derivati, dolciumi
 
 
 
 
  03.01
Cioccolato, prodotti rivestiti di cioccolato,  succedanei e prodotti rivestiti di succedanei
 
 
 
X/5
  03.02
Dolciumi:
A. sotto forma solida
I. Aventi sostanze grasse in superficie,
II. altri,
B. sotto forma di pasta,
I. aventi sostanze grasse in superficie ,
II. umidi.
X
X
 
 
X/5
X/3
  03.03
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri:
A. sotto forma solida
B. miele e simili
C. melassa e sciroppi di zucchero
X
 
 
 
04
Frutta ortaggi e loro derivati
 
 
 
 
  04.01
Frutta intera, fresca o refrigerata
 
 
 
 
  04.02
Frutta trasformata:
A. frutta secca o desidratata, intera o sotto forma di farina o polvere
B. frutta a pezzi o sotto forma di purea  o di pasta
C. frutta conservata (marmellate e prodotti similari, frutta intera o in pezzi o sotto forma di farine o di polvere, conservate in un mezzo liquido):
I. un mezzo acquoso
II. in un mezzo oleoso
III. in mezzo alcolico (5% vol.)
X(a)
X(a)
X(a)
X(a)
X(a)
X(a)
X(*)
X
X
  04.03
Frutta in guscio (arachidi, castagne, mandorle, marroni, nocciole, noci comuni pinoli e simili):
A. sbucciata secca
B. sbucciata e tostata
C. sotto forma di pasta o di crema
 
X
X
 
 
X/5(**)
X/3(**)
  04.04
Ortaggi interi, freschi o refrigerati
 
 
 
 
  04.05
Ortaggi trasformati
A. ortaggi secchi o disidratati, interi o sotto forma di farina o di polvere
B. ortaggi in pezzi, sotto forma di purea
C. ortaggi conservanti:
I. in mezzo acquoso
II. in mezzo oleoso
III. in mezzo alcolico (5% vol.)
X(a)
X(a)
X(a)
X(a)
X(a)
X(a)
X(*)
X
X
05
Grassi e olii
 
 
 
 
  05.01
Grassi e oli animali e vegetali, naturali o lavorati (compresi il burro di cacao, lo strutto, i burro fuso)
 
 
 
X
  05.02
Margarina, burro ed altri grassi costituiti da emulsioni di acqua in olio
 
 
 
X/2
06.
Prodotti animali e uova
 
 
 
 
  06.01
Pesci:
A. freschi, refrigerati, salati, affumicati
B. sotto forma di pasta
X
X
 
 
X/3(*)
X/3(*)
  06.02
Crostacei e molluschi (comprese le ostriche, i militi, le lumache), non naturalmente protetti dalla loro conchiglia.
X
 
 
 
  06.03
Carni d’ogni specie zoologica (compresi i volatili  e la selvaggina):
A. fresche, refrigerate, salate, affumicate
B. sotto forma di paste, di crema
X
X
 
 
X/4
X/4
  06.04
Prodotti trasformati a base di carne (prosciutto, salame, pancetta ed altri)
X
 
 
X/4
  06.05
Conserve e semiconserve di carne e di pesce:
A. in mezzo acquoso
B. in mezzo oleoso
X(a)
X(a)
X(a)
X(a)
 
X
  06.06
Uova senza guscio:
A. in polvere o secche
B. altre
X
 
 
 
  06.07
Giallo d’uovo:
A. liquido
B. in polvere o congelato
X
 
 
 
  06.08
Bianco d’uovo secco
 
 
 
 
07.
Prodotti lattieri
 
 
 
 
  07.01
Latte:
A. intero 
B. parzialmente disidratato
C. parzialmente o totalmente scremato
D. totalmente disidratato
X
X
X
X
 
 
 
  07.02
Latte fermentato come lo yorgut, il latte battuto e le loro associazioni con frutta e derivati di frutta
 
X
 
 
  07.03
Crema e crema acida
X(a)
X(a)
 
 
  07.04
Formaggi:
A. interi e con crosta
B. fusi
C. tutti gli altri
X(a)
X(a)
X(a)
X(a)
 
X/3(*)
  07.05
Presame:
A. liquido pastoso
B. di origine animale
X(a)
X(a)
 
 
08.
Prodotti vari
 
 
 
 
  08.01
Aceto
 
X
 
 
  08.02
Alimenti fritti o arrostiti:
A. patate fritte, frittelle e simili
B. di origine animale
 
 
 
X/5
X/4
  08.03
Preparazione per zuppe, minestre o brodi, zuppe, minestre o brodi preparati (estratti, concentrati); preparazioni alimentari composte omogeneizzate, piatti pronti:
A. in polvere o secchi :
I. aventi sostanze grasse in superficie
II. altri
B: liquidi o pastosi:
I. aventi sostanze grasse in superficie
II. altri
X(a)
X(a)
X(a)
X(a)
 
X/5
X/3
08.04
Lieviti e sostanze fermentanti:
A. in pasta
B. secchi
X(a)
X(a)
 
 
08.05
Sale alimentare
 
 
 
 
08.06
Salse:
A. non aventi sostanze grasse in superficie
B. maionese, salse derivate dalla maionese, crema per insalata ed altre salse di condimento emulsionate (emulsioni del tipo olio in acqua)
C. salse che contengono olio e acqua in due strati
X(a)
X(a)
X(a)
X(a)
X(a)
X(a)
 
X/3X
08.07
Mostarde (ad eccezione di quella in polvere compresa nella voce 08.17)
X(a)
X(a)
 
X/3(*)
08.08
Tartine, sandwichs, toasts e simili che contengono ogni genere di alimenti:
A. aventi sostanze grasse in superficie
B. altri
 
 
 
X/5
08.09
Gelati
X
 
 
 
08.10
Alimenti secchi:
A. aventi sostanze grasse in superficie
B. altri
 
 
 
X/5
08.11
Alimenti congelati e surgelati
 
 
 
 
08.12
Estratto concentrato idroalcolico con gradazione alcolica uguale o superiore a 5% vol.
 
X(**)
X
 
08.13
Cacao:
A. cacao in polvere
B. cacao in pasta
 
 
 
X/5(*)
X/3(*)
08.14
Caffè anche torrefatto o decaffeinato o solubile, surrogati di caffè in grani o in polvere
 
 
 
 
08.15
Estratto di caffè liquido
X
 
 
 
08.16
Piante aromatiche ed altre piante: camomilla, malva, menta, tè, tiglio ed altre
 
 
 
 
08.17
Spezie ed aromi allo stato naturale: cannella, chiodi di garofano, mostarda in polvere, pepe, vaniglia, zafferano ed altre
 
 
 
 
(*) Si può omettere la prova con il simulante D se si può dimostrare, con una prova appropriata, che non vi è contatto grasso
(**) Questa prova è effettuata solo se il pH è inferiore o uguale a 4,5

Calcolo migrazione

Metodologia di prova nel caso di solventi acquosi come da allegato IV del D.M. 21.3.73 e successivi aggiornamenti.

1. Campione di prova

  • Recipienti: riempirli con il solvente di prova, precondizionato a temperatura richiesta, coprire con un vetro d’orologio e lasciare in autoclave o nel termostato, per la durata ed alla temperature indicate sotto il punto A, capitolo II, par. 2.
  • Films: utilizzare la cella A.S.T.M. o equivalente.
  • Capsule, guarnizioni, tappi e simili elementi di chiusura: da esaminare unitamente al recipiente al quale sono destinati.
  • Oggetti in generale aventi una forma ed una funzione differenti dal vero recipiente: adottare un rapporto superficie/volume il più possibile vicino al reale e ad ogni modo compreso tra 2 e 0,5. La superficie esposta al solvente deve essere sufficientemente rappresentativa.

2. Determinazione della migrazione globale

La determinazione globale è effettuata per il controllo degli oggetti finiti. Il liquido proveniente dalla prova di migrazione, riunito, all’occorrenza, è evaporato (o distillato) fino a un volume molto piccolo, quindi travasato nella capsula tarata, nella quale si completa l’evaporazione del solvente a bagnomaria. Le ultime tracce di solvente sono eliminate in stufa, a 105°C, fino a peso costante. Raffreddare in essiccatore per 30 minuti e pesare (e). Effettuare parallelamente una prova in bianco con volume uguale di solvente; sottrarre il peso di questo residuo per correggere e.
La migrazione globale è calcolata con la formula:

 

M = m/a1·a2/q·1000

 

Dove:
M = migrazione espressa in mg/Kg;
m = massa in mg di sostanza ceduta dal campione come risulta dalle prove di migrazione;
a1 = area della superficie in dm2 del campione in contatto durante la prova di migrazione;
a2 = area della superficie in dm2 del materiale o dell’oggetto nelle effettive condizioni d’impiego;
q = quantità in g di prodotto alimentare a contatto con il materiale o con l’oggetto nelle effettive condizioni d’impiego.
Nel caso si voglia esprimere la migrazione in mg/dm2 si adotta la formula:

 

M1 = m/a1

 

ove m ed a1 hanno lo stesso significato sopra indicato.
Quando la prova è effettuata su un provino in assenza dell’oggetto finito, la conservazione dell’espressione da mg/dm2 in mg/kg può essere ottenuta moltiplicando per 6 il valore di M1.
Nel caso di oggetti ad uso breve e ripetuto, la determinazione della migrazione globale è effettuata dopo 3 prove di contatto, sulla soluzione proveniente dalla terza prova.

4. Nastri trasportatori ed altri oggetti a contatto dinamico (vedi D.M. 18.6.79)

Nel caso di tubi, nastri trasportatori ed altri oggetti di uso industriale, con i quali gli alimenti vengono a contatto dinamico, qualora risulti impossibile prendere in esame l’oggetto come  tale, le prove di cessione sono effettuate, secondo la modalità indicate ai  precedenti punti 1 e 2, su spezzoni o provini rappresentativi dell’oggetto in esame, posti in contatto con il solvente o con i solventi prescelti, in volume tale da determinare un rapporto superficie/volume compreso tra 2 e 0,5, quando non automaticamente determinato dalla capacità propria del campione di prova. Il risultato si esprime in mg/kg.
Ai fini dell’applicazione della formula indicata al punto 2, si assume convenzionalmente, come valore di q il volume minimo (per gli alimenti liquidi) o il peso minimo (per gli alimenti solidi) di alimento che nelle normali condizioni di esercizio viene a contatto con la superficie dell’oggetto , in un intervallo di tempo uguale a quello di prova. Il valore q, cosi determinato, è espresso in grammi.
Nel caso, tale volume o peso minimo di portata, individuato ai fini della valutazione dell’idoneità dell’oggetto, dovrà essere dichiarato come limite d’impiego ai sensi della dichiarazione di conformità come da art. 7 del D.M.21 marzo 1973.

Sezione 2. Determinazione della migrazine specifica

La determinazione della migrazione specifica è effettuata sia a fini della documentazione da presentare per l’autorizzazione di un nuovo costituente, sia ai fini del controllo dell’idoneità dell’oggetto finito nel caso in cui sono stati fissati i limiti di migrazione specifica.
La determinazione va effettuata con metodi analitici specifici sul liquido di cessione ottenuto secondo le modalità di contatto, (solventi simulati, condizioni di durata e di tempperatura, campione di prova) indicate nella sezione 1 del presente allegato.
Nel caso delle carte e dei cartoni per “liquido di cessione” si intende l’estratto ottenuto da 20 dm2 di campione, ritagliati in frammenti di circa 2 cm2, immersi in un litro di acqua distillata per 24ore a 20 °C e successivamente filtrato.
I risultati sono calcolati con le formule indicate nella sezione 1, punto 2.

3. Cromo trivalente

La determinazione del cromo (trivalente) viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico.

5. Nickel

La determinazione del nickel viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico.

Protocollo di valutazione

Protocollo di valutazione come da allegato I del D.M. 21 03 1973 e successivo aggiornamento con il D.M. 03 06 1994.
 
Protocollo di valutazione di un nuovo componente o materiale a contatto con alimenti, avente la funzione di guida per la documentazione da presentare.
Il presente protocollo ha la sola funzione di guida e in alcuni casi a seconda della natura e delle proprietà del composto in esame può risultare in molte parti superfluo oppure richiedere ulteriori approfondimenti.
In ogni caso le informazioni da fornire per la valutazione per l’idoneita di una sostanza da utilizzare a contatto con alimenti devono contenere tutti i particolari sufficienti tali da consentire la corretta valutazione. Inoltre dovrebbero essere strutturate nell’ordine indicato come dal punto 1 al 6. Qualsiasi deroga alle seguenti direttive deve essere pienamente giustificata.
Ogni riferimento ad informazioni pubblicate, invocato a sostegno di una richiesta, dovrebbe essere accompagnato dalle pubblicazioni originali o fotocopie di tali pubblicazioni.

1. Identità della sostanza

  • 1.1.  nel caso di una sostanza singola e ben  definita, indicare:
    • 1.1.1. Nomi chimici (IUPAC e sinonimi quali il nome cognome, il nome CAS e il nome commerciale)
    • 1.1.2. Numero CAS.
    • 1.1.3. Formule molecolare e struttrale; peso molecolare.
    • 1.1.4. Grado di purezza; metodi per la determinazione della purezza; dati qualitativi e quantitativi relativi alle impurezze.
    • 1.1.5. Dati spettroscopici e fisico-chimici; fornire ogni altro dato che consenta l’identificazione e la definizione delle caratteristiche della sostanza, quali lo stato fisico, la temperatura di fusione, la temperatura di ebollizione, la temperatura di decomposizione, il punto di infiammabilità, la pressione di vapore e la solubilità in solventi relativi.
  • 1.2.  Nel caso di miscele, trattare separatamente ciascuna sostanza conformemente ai punti da 1.1.1 a 1.1.5 e indicare le proporzioni delle varie sostanze componenti la miscela.
  • 1.3.  Nel caso di miscele,che non si possono definire completamente, andrebbe presentata una descrizione quanto più completa, comprendente:
    • 1.3.1. I composti o materie prime utilizzati nella preparazione della miscela.
    • 1.3.2. Il processo di produzione, il controllo della produzione e la riproducibilità del processo.
    • 1.3.3. Il metodo utilizzato per purificare il prodotto.
    • 1.3.4. Le sostanze formate durante il processo.
  • 1.4.  Nel caso di un polimero utilizzato come additivo, darne la struttura, le sostanze di partenza (con le relative quantità), la media e il campo di variazione dei pesi molecolari.
Se il peso molecolare non è facilmente ottenibile, indicare altre caratteristiche del polimero che sono legate al peso molecolare quali la viscosità intrinseche o relative o l’indice di fluidità. Indicare inoltre la concentrazione dei monomeri residui.

2. Proprietà chimiche e stabilità

  • 2.1. Stabilità della sostanza nel prodotto finito dopo l’esposizione a fattori quali la luce, l’aria, le radiazioni ionizzanti, il calore e i trattamenti ossidanti.
  • 2.2. Dati su qualunque decomposizione o trasformazione che la sostanza potrebbe subire durante la fabbricazione del materiale o dell’articolo;indicare i prodotti della decomposizione o della trasformazione che si possono formare nel materiale o nell’articolo finito durante il processo produttivo; la temperatura massima raggiunta nel processo di fabbricazione.
  • 2.3. Dati su eventuali reazioni chimiche della sostanza migrate con componenti dell’alimento.

3. Impiego

  • 3.1. Funzione tecnologica della sostanza.
  • 3.2. Tutti i tipi di materiale in cui la sostanza è suscettibile di essere impiegata.
  • 3.3. Ogni impiego particolare del materiale (es.microonde)
  • 3.4. percentuale massima nella formulazione.
  • 3.5. Percentuale massima che può rimanere nel materiale o nell’articolo quando la quantità indicata al 3.3.viene ridotta mediante reazioni chimiche e processi quali lavaggio, la purificazione, l’evaporazione,ecc.
  • 3.6. Indicare le eventuali controindicazioni, quali ad esempio il tipo di alimenti, il tipo di materiale, le condizioni di contatto, la temperatura, ecc.

4 Informazioni sull’autorizzazione concessa dai singoli Paesi e sulla valutazione effettuata da enti internazionali.

Indicare i Paesi che hanno autorizzato l’uso della sostanza a contatto con alimenti e a quali condizioni. Allegare la referenza della pubblicazione ufficiale attestante l’autorizzazione.
Indicare quali enti internazionali hanno effettuato valutazioni ad allegare copie dei relativi documenti.

5. Dati sulla migrazione

Allo scopo di poter valutare l’assunzione giornaliera della sostanza, andrebbero idealmente forniti dati sulla misura della migrazione della sostanza, i prodotti  di decomposizione e di reazione (migrazione specifica) considerando ciascuna delle sue formulazioni e ciascun tipo di alimento imballato, sotto tutte le condizioni prevedibili di conservazione e di impiego. Nella pratica risulta spesso difficile individuare ed analizzare basse concentrazioni di sostanza e i prodotti di decomposizione e di razione migranti nell’alimento. Di conseguenza l’unico modo per determinare la migrazione potrebbe essere il ricorso ai simulanti.
Se si ricorre all’uso di simulanti, devono essere rispettate le condizioni relative alla migrazione specifica e globale stabilite dal D.M 21.3.73 e sue modificazioni. Se il materiale d’imballaggio viene utilizzato in condizioni per cui non esistono specifiche indicazioni (ad es. sacchetti per cottura, uso di microonde, irradiazione di alimenti), possono essere adottate, dietro consultazione  delle autorità competenti, condizioni di sperimentazione che simulino l’uso effettivo.
Se la sostanza viene in gran parte trasformata durante i processi e/o se si sospetta L’apparizione di prodotti di reazione potenzialmente tossici, devono essere forniti di dati sulla migrazione specifica di tali prodotti di reazione.
Le prove di migrazione andrebbero eseguite con tutti i materiali descritti al punto 3.2. (ad es. tutti i tipi di plastica):in ogni caso, con la massima percentuale della sostanza quale definita al punto 3.4. e il massimo spessore che s’intende utilizzare.
I dettagli delle prove di migrazione devono essere riportati, particolarmente i seguenti:
  • 5.1. Composizione dettagliata del campione utilizzato, compresa la concentrazione inizialedi ogni materiale identificato, ottenuta l’estrazione mediante solvente.
  • 5.2. Alimento o simulante (i) di alimento utilizzato(i)
  • 5.3. Condizioni del contatto quali durata, temperatura, rapporto superficie /volume o peso dell’alimento o del simulante, tipo di cella di migrazione utilizzata o qualunque altro parametro che possa influenzare il livello della migrazione.
  • 5.4. Descrivere dettagliamene il(i) metodo(i) e la(le) procedura(e) analitici utilizzati per la determinazione quantitativa della(e) sostanza(e) o dei sui(loro) prodotti di decomposizione o di trasformazione. Nei casi in cui risulta probabile la possibilità di quantificare il limite di una migrazione specifica, dovrebbe essere proposto o descritto un metodo di analisi applicabile al controllo egli imballaggi alimentari e che possa essere applicato con risultati significativi da un personale di laboratorio adeguatamente addestrato.

6. Dati tossicologici.

  • 6.1 I requisiti generali relativi agli studi tossicologici da eseguire pe sostanze presenti in materiali d’imballaggio sono definiti di seguito. Nell’esecuzione di test tossicologici lo scopo dovrebbe essere di ottenere il massimo numero d’informazioni rilevanti utilizzando il minimo numero di animali.
    La scelta degli studi da svolgere deve tener conto del fatto che non tutte le sostanze chimiche impiegate nella fabbricazione di un materiale d’imballaggio migreranno negli alimenti. Molte di esse sono destinate a formare una parte stabile di un polimero, alcune migreranno solo in minime quantità, se non del tutto altre spariranno nel corso del processo mentre altre ancora si decomporranno completamente, senza lasciare nessuna traccia o un quantità irrilevante di residui. Mentre molte sostanze migrano sotto la stessa forma chimica nella quale sono state incorporate nei materiali d’imballaggio, altre invece migrano parzialmente o totalmente sotto un’altra formula chimica. In tali casi, i requisiti tossicologici possono applicarsi anche ai prodotti di trasformazione o di reazione.
  • 6.2. la serie di prove di base da eseguire comprende:
    • Uno studio orale di 90 gg
    • 3 studi di mutagenesi
    • un test di mutazioni geniche dei batteri;
      • un test di aberrazioni cromosomiche in coltura di cellule di mammifero;
      • un test di mutazioni geniche in coltura di cellule di mammifero; in circostanze particolari un altro test eucaristico riconosciuto valido per la rivelazione di mutazioni geniche può essere accettato;
      • studi  sull’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l’escrezione
      • dati sulla riproduzione;
      • dati sulla teratogenesi;
      • dati sulla tossicità/cancerogenicità a lungo termine. Gli studi sopraelencati devono essere eseguiti conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 . le sostanze studiate devono aere le stesse specifiche scritte al paragrafo 1.Ulteriori studi  potrebbero venire richiesti se gli studi sopra descritti o conoscenze anteriori dovessero indicare la possibilità di effetti biologici rilevanti. Attualmente non esiste alcun metodo  riconosciuto come valido per studi su animali di laboratorio, che cosentadi valutare potenziali effetti di una sostanza quali l’intolleranza e/o le reazioni allergiche nei confronti di persone suscettibili, in seguito, in seguito ad un’esposizione orale. Tuttavia i risultati di studi sulla sensibilizzazione per via dermica o mediante inalazione possono fornire informazioni rilevanti su eventuali rischi dovuti all’esposizione proffesionale e potrebbero contribuire a valutare la sicurezza della sostanza per il consumatore. Sarebbero inoltre considerate utili informazioni sussidiarie eventuali osservazioni nell’uomo derivanti dalle cartelle cliniche di persone occupate nella fabbricazione della sostanza e, se del caso, del polimero.
  • 6.3. in linea di massima, la quantità di dati tossicologici richiesti sarà proporzionale all’ampiezza della migrazione della sostanza nell’alimento.
    • 6.3.1.nei casi in cui la migrazione supera 5 mg/Kg di alimento/simulante di alimento, dovrebbero essere effettuati tutti gli studi indicati nell’elenco di base, l’omissione di uno di tali test deve essere giustificata con motivi appropriati. In certe circostanze potrebbero non essere richiesti tutti i test contenuti nell’elenco di base, ma dovrebbero comunque essere eseguiti almeno i seguenti:
    • 6.3.2. Nei casi in cui la migrazione varia tra 0,05 e 5 mg/Kg di alimento/simulante di alimento:
      • dimostrare l’assenza di rischi di bioaccumulo negli animali (es. coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua);
      • dimostrare l’assenza di potenziale mutageno conformemente ai 3 test di mutagenesi sopraelencati;
      • provvedere uno studio di tossicità orale a 90 giorni.
    • 6.3.3. Nei casi in cui la migrazione risulta inferiore a 0,05 mg/Kg di alimento/simulante:
      • dimostrare l’assenza di potenziale mutageno conformemente ai 3 test di mutagenesi sopra elencati.
    • 6.3.4. In alternativa alla determinazione dei valori di migrazione quali accennati ai punti 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3 è possibile calcolare il livello massimo di migrazione assumendo che il 100% della sostanza in questione migra del materiale d’imballaggio nell’alimento o nei simulanti.
    • 6.3.5. in certi casi i risultati di studi d’idrolisi possono giustificare una riduzione delle prove tossicologiche. Ciò si può verificare quando la struttura chimica lascia prevedere una pronta idrolisi in sostanze tossicologiche accettabili (es. un estere etilico dell’acido stearico che può idrolizzarsi in un acido grasso e alcool etilico). La dimostrazione dell’idrolisi può avvenire con alimenti o simulanti rappresentativi della gamma di alimenti con cui la sostanza potrebbe entrare in contatto. In alternativa, oppure in assenza di idrolisi nell’alimento, quest’ultima può essere valutata in saliva simulata e/o in liquidi gastrointestinali.
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