Introduzione
- Category: Aspetti normativi
- Published: Saturday, 26 June 2010 16:05
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Gli acciai inossidabili che vengono a contatto con gli alimenti e le sostanze di uso personale devono soddisfare i requisiti della normativa fissata dal D.M. 21 marzo 1973 pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Reppublica Italiana n°104 del 20 aprile 1973 titolata: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentare o con le sostanze di uso personale".
Il Decreto Legislativo del 25 gennaio 1992 n°108, pubblicato sulla G.U. del 17 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 18 aprile dello stesso anno ed emanato per uniformare la legislazione nazionale alle direttive della Comunità Europea, sancisce, all’articolo 2 comma 2°, che per gli acciai inossidabili valgono le disposizioni contenute nel D.M. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti.
Aggiornamenti del D.M. 21 marzo 1973 relativi agli acciai inossidabili.
- D.M. 21 marzo 1973 su supplemento n°104 G.U. 20 aprile 1973.
- D.M. 2 giugno 1982 su G.U. n°200 del 22 luglio 1982.
- D.M. 4 aprile 1985 su G.U. n°120 del 23 maggio 1985.
- D.M. 7 agosto 1987 n.395 su G.U. n°226 del 28 settembre 1987.
- D.M. 30 ottobre 1991 n.408 su G.U. n°303 del 28 dicembre 1991.
- D.M. 6 febbraio 1997 n.91 su G.U. n°77 del 3 aprile 1997.
- D.M. 4 agosto 1999 n.322 su G.U. n°218 del 6 settembre 1999.
- D.M. 6 agosto 2015 n.195 su G.U. n°288 del 11 dicembre 2015.